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Blumatica - Software edilizia e sicurezza

Indicazioni e consigli per usufruire del bonus al 110%

Approfondimento sulle novità del super bonus al 110% a cura di Blumatica.

15 Giugno 2020
Blumatica Bonus 110%
Blumatica - Software edilizia e sicurezza

Il Decreto nr.34 del 19 maggio 2020 denominato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha introdotto diverse novità per consentire il rilancio del settore delle costruzioni.

Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio costituiranno una grande occasione per la ripartenza di aziende, imprese e tecnici.

In questo articolo cerchiamo di analizzare le caratteristiche e gli strumenti che ti consentiranno di ripartire al 110%!

Il provvedimento è contenuto agli art. 119 e 121 del Decreto Legge 19/05/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio e sarà convertito in legge entro 60 giorni (18 luglio).

Per usufruire delle detrazioni bonus al 110%, previste a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è necessario eseguire almeno uno degli interventi riportati al comma 1 dell’art. 119:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici. La detrazione è calcolata (su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 €).

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi appena elencati, è possibile usufruire dell’aliquota bonus del 110% anche per i seguenti interventi:

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I beneficiari della detrazione al 110% sono definiti dal comma 9 dell’articolo 119:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti ad abitazione principale (in cui il soggetto ha residenza). Per quanto riguarda le seconde case, i lavori possono usufruire della detrazione al 110% solo se fanno parte di un condominio (edifici che presentano parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate).

Le spese sostenute possono essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF, dividendo la detrazione maturata in 5 quote annuali di pari importo, oppure usufruendo della Cessione del Credito, cedendo la detrazione ad un altro soggetto (impresa o intermediario finanziario) oppure ancora come Sconto in fattura (art. 121). Grazie al Decreto Rilancio, entrambi i meccanismi si applicano non solo per gli interventi previsti dall’articolo 119, ma anche per recupero del patrimonio edilizio, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In aggiunta alla solita modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate, sarà necessario presentare il visto di conformità con cui attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione ed effettuare la trasmissione dei dati sul portale ENEA (www.ecobonus2020.enea.it).

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