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Tutte le novità sul Superbonus 110%: dai decreti ai provvedimenti dell’Agenzia dell’Entrate

Approfondimento a cura di Blumatica sul Superbonus 110% dai decreti attuativi, circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

6 Ottobre 2020
Superbonus Blumatica
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Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato nei mesi scorsi il decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus al 110%; è articolato in una serie di articoli, in cui sono indicate le tipologie e le caratteristiche degli interventi, i limiti delle agevolazioni, i soggetti ammessi alla detrazione, i limiti di spesa, i controlli, ed una serie di allegati che definiscono, tra le altre cose, i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE, le prestazioni minime che le pompe di calore, gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni.

Decreto Asseverazioni

Il decreto attuativo definisce la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti del Superbonus, ad esempio ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. L’Ente ha inoltre il compito di svolgere controlli a campione (5% delle presentazioni) sulla regolarità delle asseverazioni.

L’asseverazione deve presentare determinati elementi, la cui assenza può comportarne l’invalidità: firma (in ogni pagina) e timbro (sulla pagina finale) attestante che il tecnico possieda il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale, dichiarazione del tecnico della volontà di ricezione di qualsiasi tipo di comunicazione ad uno specifico indirizzo di posta certificato, copia del documento di riconoscimento e della Polizza di Assicurazione (accompagnata dalla dichiarazione che il massimale sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate) ed infine il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate

Ha il compito di fornire chiarimenti atti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati. La detrazione è del 110% da ripartire in cinque quote annuo9ali di pari importo e si applica per interventi trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; viene però precisato che, ai fini della fruizione della detrazione, bisogna eseguire almeno un intervento trainante (ad es. cappotto termico).

Per i Condomìni (in cui non rientrano le parti comuni di edifici), l’Agenzia delle Entrate ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Viene poi chiarito che la detrazione spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, qualora le spese siano sostenute su unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività o beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Usufruisce del bonus anche l’unità abitativa in edificio plurifamiliare dotata di accesso indipendente.

Provvedimento 8 agosto 2020, nr. 283847 dell’Agenzia delle entrate

Con tale provvedimento viene approvato il modello di Comunicazione da inviare, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa per fruire della detrazione. Può essere inviata dal beneficiario (se l’intervento è su singole unità) o da intermediari, come l’amministratore di condominio (se l’intervento è su parti comuni di un edificio).

Questo provvedimento sancisce anche le regole per la fruizione del credito di imposta: cessionari e fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario; la ripartizione delle rate è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.

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