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Equo compenso. Superato l’iter di approvazione tra Senato e Camera

Cosa cambia per ingegneri, architetti e geometri? Gioie e dolori.

24 Maggio 2023
Equo compenso
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

La nuova legge sull’equo compenso si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate (tra questi, ad esempio, gli amministratori di condominio, i tributaristi e i revisori legali). I primi per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

Ordini e collegi professionali dovranno adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5) e dovranno realizzare modelli standard di convenzione in modo tale che possano essere adottati dalle imprese committenti.

Il fulcro del decreto prevede che le imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), oltre alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, debbano versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro”, oltre che “conforme ai parametri ministeriali” per la determinazione delle remunerazioni.

La principale novità è contenuta invece nell’articolo 3 dove viene disciplinata la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, ovvero un compenso inferiore ai parametri.

Inoltre, è prevista la nullità delle clausole e delle pattuizioni, in caso di:

  • termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • richiesta da parte del cliente di prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del cliente;
  • rifiuto da parte del cliente circa la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • rinuncia imposta al professionista circa il rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

La prima dichiarazione ha riguardo del Presidente del Consiglio Nazionale IngegneriDomenico Perrini, che ha così commentato l’approvazione della legge sull’Equo compenso.

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della legge sull’Equo compenso. Negli ultimi anni, a nome della categoria degli ingegneri e più in generale delle professioni tecniche, ci siamo battuti a fondo per ottenere questo provvedimento. Come CNI – aggiunge Perrini – ora ci aspettiamo che l’equo compenso venga esteso a tutti i committenti e che venga chiarita la modalità di applicazione alle PA, nel rispetto del Codice dei Contratti”.

Segue la dichiarazione di Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)

Il principio dell’equo compenso, finalmente diventato Legge, rappresenta un importante riconoscimento per i liberi professionisti. È un passo significativo per la loro tutela e per quella dei cittadini che hanno diritto a prestazioni di qualità. Il nostro impegno sarà quello di lavorare affinché sia ampliata la platea di riferimento oltre a quella già prevista”.

La normativa introdotta in tema di equo compenso per le prestazioni professionali costituisce sicuramente un primo passo la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione“: così Confcommercio Professioni commenta l’approvazione del provvedimento sull’equo compenso.

Positivo che le professioni non organizzate di cui alla Legge 4/2013 vi siano comprese ma la determinazione dei parametri del compenso equo deve essere preceduta da un’ampia interlocuzione e confronto con le relative rappresentanze. Apprezziamo finalmente l’estensione del provvedimento alla Pa. Restano le perplessità sulla limitazione ai soli rapporti di natura convenzionale e ci auguriamo che a breve si possa ampliare l’ambito di applicazione“, ha concluso Confcommercio Professioni.

A supporto del decreto inoltre si costituirà l’Osservatorio nazionale presso il Ministero della Giustizia con il compito, tra gli altri, di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni.

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