Pillole di normativa: Appalti sottosoglia e modifiche al primo Decreto Semplificazioni d.l. 16 luglio 2020, n. 76
Abbiamo parlato nell’articolo “Disciplina del subappalto” delle modifiche effettuate alla disciplina del subappalto introdotte dal decreto legge n. 77/2021. Parleremo in questo articolo delle modifiche relative all’affidamento degli appalti sottosoglia.
Sostanzialmente, le modifiche più rilevanti sono state introdotte dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, che va a ritoccare alcune disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni e messe in campo nel periodo emergenziale di pandemia da Covid 19. Tali disposizioni, in vigore fino al 31 dicembre 2021, consistono in una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia. In particolare la disciplina è applicabile alle procedure di affidamento in cui la determina a contratte o l’altro atto di avvio adottati in una data compresa fra quella di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020 e il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo le modifiche introdotte dal D.L. n.76/2020: riduzione, da cinque a due, delle tipologie di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria e, in particolare, all’art. 1, comma 2:
- lett. a) l’affidamento diretto “puro” per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- lett. b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
L’art. 51 inoltre proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sottosoglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le modifiche apportate dall’art. 51 alle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 hanno portato alla riscrittura dell’articolo precedentemente menzionato di cui riportiamo integralmente il testo:
- l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del code dei contratti pubblici. Inoltre, il medesimo art. 51 del D.L. n. 77/2021 proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria del D.L. 76/2020 inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021. Il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l’interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina “ordinaria” prevista dall’art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea “semplificata” introdotta dal D.L. n. 76/2020, così come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.
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