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Pillole di Normativa: Novità in materia di regime degli appalti pubblici e disciplina del subappalto

Le modifiche previste dall’articolo 49 del Decreto Semplificazioni bis dedicate alla disciplina del subappalto

24 Giugno 2021
subappalto
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Abbiamo parlato nell’articolo “Decreto Semplificazioni bis e regime degli appalti pubblici” di come Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, comunemente indicato come Decreto Semplificazioni bis, sia intervenuto sul regime degli appalti pubblici. Con questo articolo entreremo nel merito delle modifiche alla disciplina del subappalto.

Il subappalto

Si è deciso di mettere mano alla modifica della disciplina del subappalto, la quale aveva già avuto un percorso travagliato poichè oggetto di interventi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che a più riprese ne ha stabilito l’incompatibilità con il diritto eurounitario. Le critiche dell’Unione hanno riguardato i limiti massimi di possibile ricorso al subappalto da parte della stazione appaltante, fissati nel regime ordinario nel 30% e temporaneamente derogati dal decreto sblocca cantieri, facendo palese l’esigenza di un intervento normativo di “riforma” della materia, nell’ottica di riempire i “vuoti” normativi e renderla compatibile con la disciplina eurounitaria.

L’articolo 49 del decreto legge n. 77/2021 è dedicato alle modifiche della disciplina di cui sopra e prevede:

  • un regime temporaneo che abroga quello introdotto dal cosiddetto decreto sbloccacantieri, secondo cui fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • la rimozione, a partire dall’1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell’art. 105, del codice dei contratti. Le stazioni appaltanti, tuttavia, potranno indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, avvalendosi anche del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

–  delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle delle categorie superspecialistiche di opere;

–  dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

– dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list, ovvero nell’anagrafe antimafia.

  • L’eliminazione, sempre dal 1 novembre 2021, del limite del 30% anche per le opere superspecialistiche, con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105 del codice dei contratti, rientrando anche queste categorie di opere nella disciplina generale.
  • l’immediata modifica del comma 1 dell’art. 105, del codice dei contratti con la previsione del divieto, a pena di nullità oltre che della cessione del contratto, anche dell’ affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
  • il venir meno, con decorrenza immediata, del divieto per l’affidatario dell’appalto di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Al suo posto è stata inserita l’espressa previsione secondo cui, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 49 del decreto legge in esame, le amministrazioni competenti assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Nel prossimo articolo parleremo di: appalti sotto soglia e modifiche al primo Decreto Semplificazioni.

Clicca qui Per consultare il Decreto Legge 31 Maggio 2021 n.77

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