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Decreto semplificazioni: Efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia

Le novità e le modifiche al decreto semplificazioni presentate il 2 dicembre 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

21 Gennaio 2021
codice appalti
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Il 2 Dicembre 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare riguardo le nuove definizioni in merito a ristrutturazione edilizia e distanza tra edifici. Le novità significative sono quelle introdotte dall’articolo 10 e riguardano gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, DPR 380/2001.

La prima, relativa all’articolo 3, riguarda la nuova e più ampia definizione del termine “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. La reale rivoluzione è rappresentata dal non dover più richiedere il permesso di nuova costruzione per tali interventi ed inoltre ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà inoltre aumentare le volumetrie in caso di interventi funzionali alla rigenerazione urbana.

Bisogna però tener conto del maggiore rigore voluto per quei beni sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non sono ammessi aumenti di volumetria ed è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso vale per gli immobili situati nei centri storici.

L’altra importante novità contenuta nell’articolo 2-bis del Testo Unico è la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste.

Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

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