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Due sentenze del TAR: Il pasticciaccio brutto della diagnostica strutturale.

A cura dell’ing. Nicola Aretusi

12 Ottobre 2022
due sentenze del TAR
Redazione calcolostrutturale.com
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Due sentenze relative a ricorsi al TAR del Lazio sulle Norme Tecniche sulle costruzioni e sulle Linee Guida Ponti in merito alla diagnostica strutturale raccontate dall’ing. Nicola Aretusi.

La prima sentenza ha annullato le disposizioni, in merito ai prelievi ed all’esecuzione delle prove, contenute nel paragrafo 8.5.3 NTC 2018 “Caratterizzazione meccanica dei materiali” cioè “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuati a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/200” e le disposizioni contenute 11.2.2 relativamente alle “Prove complementari” (ultimo comma) “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

La seconda sentenza annulla il paragrafo 1.8 delle linee guida sui ponti e sui viadotti esistenti adottate con il DM 17.12.2020 “In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distrut- tive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laborato- rio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settem- bre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i control- li sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/ STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.

La prima sentenza, nata da un ricorso del 2018 e quindi quando non esisteva la circolare autorizzativa per i laboratori prove in sito 633/2019, impone che i prelievi dei materiali sulle costruzioni esistenti non siano una prerogativa esclusiva dei laboratori autorizzati dal Ministero ma possano essere eseguiti da chiunque né abbia quantomeno le capacità tecniche.

La seconda sentenza[…]

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