Sblocca cantieri | L’emendamento della Lega riguardo la sospensione del Codice degli Appalti
Proposta sperimentale, a firma della Lega, per la sospensione biennale di alcune misure del Codice degli Appalti al fine di rilanciare gli investimenti pubblici.
A pochi giorni dall’esito del voto delle Europee, la maggioranza di Governo M5S e Lega studiano soluzioni per il rilancio dell’economia e del settore edilizio. Con un emendamento di 5 pagine a firma della senatrice Pergreffi, la Lega propone soluzioni per la Sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare. Il testo propone una sospensione del Codice degli Appalti nell’ottica di una semplificazione e di rendere più agevole la macchina burocratica. La premessa all’emendamento chiarisce il fine del documento:
Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 20 14/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, flno al 3 1 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le proposte di semplificazione al Codice degli Appalti
Tra le proposte di modifica si evidenziano le possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. - Fino al 31 dicembre 2020, non si trova applicazione nella parte in cui prevede il limite del trenta per cento per il punteggio economico, secondo i seguenti criteri:
a) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante, nondimeno, stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l’applicazione del criterio del minor prezzo;
b) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il limite di cui all’art. 95, comma 10 bis, secondo periodo, è elevato al quarantanove per cento. - Per gli anni 2019-2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
- Per gli anni 2019-2020 l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Il documento prevede anche altre proposte quali la possibilità di subappaltare il 100%, i commissari non devono essere esperti iscritti nell’albo ANAC etc. Nel caso di approvazione entro il 30 novembre 2020 sarà depositata una relazione per valutare gli effetti di tale sospensione ed eventualmente valutare un proseguo.
Il commento di ANCE
Non si è fatto attendere il commento di ANCE che a proposito della sospensione biennale del Codice degli Appalti e sullo Sblocca cantieri si è espresso: