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SismaBonus per demolizione e ricostruzione: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Dopo numerose richieste, arriva il parere dell’Agenzia sulla questione. Viene chiarita anche la casistica riguardante la ristrutturazione.

3 Maggio 2018
Demolizione e ricostruzione
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

La demolizione e la ricostruzione di un fabbricato, sin dalla nascita del SismaBonus, è stato sempre argomento di discussione e scontri tra gli addetti ai lavori ed il legislatore. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato un chiarimento sull’annosa questione in virtù anche della presenza del SismaBonus nella legge di bilancio 2018.  Si ricorda che il SismaBonus è uno strumento che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una certa percentuale riguardo le spese sostenute per lavori edilizi al fine di migliorarne il comportamento sismico. Con il Comunicato Stampa del 27 aprile 2018, si è chiarita una casistica importante in merito l’applicazione del bonus riguardante la demolizione e ricostruzione di fabbricati per civile abitazione. L’ente a questo proposito si è espresso come riportato quanto segue:

“I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “SismaBonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

Si chiarisce inoltre che, l’intervento rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia pertanto, ai lavori di demolizione con ricostruzione, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Il SismaBonus, entrato in vigore con la legge di Bilancio per il 2017, ha introdotto la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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