Normativa

Incentivi Sport Bonus: apertura delle domande di richiesta

Al via libera la modulistica per richiedere l’incentivo. Termine ultimo di recepimento: 21 luglio 2018.

26 Giugno 2018
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.
Giovedì 21 giugno 2018, è stata pubblicata la modulistica per richiedere lo Sport Bonus dai soggetti interessati. L'incentivo fiscale deve essere richiesto trenta giorni dalla data di pubblicazione compilando l'apposito modulo e inviandolo a mezzo posta elettronica a ufficiosport@pec.governo.it Che cos'è lo Sport Bonus? Tale detrazione è stata introdotta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018 - Disciplina del credito di imposta di cui all’art.1 commi 363 e 366 L. 20572017 (Sport Bonus) e prevede che lo stesso venga riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici. L’importo è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. La modulistica Dopo aver compilato le informazioni relative all'Azienda che fa richiesta dello sgravio, la stessa, deve dichiarare ed essere consapevole: - delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018 recante «disciplina del contributo denominato sport bonus» di cui all’articolo 1, da comma 363 a comma 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; - che l’erogazione liberale in denaro deve essere destinata ad interventi di restauro, risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, let. c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; - che il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro; - che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; - che ai fini della fruizione del credito d’imposta - che l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere l’importo dichiarato nella presente richiesta dall’Ufficio per lo sport; - delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di indebita fruizione, anche solo parziale, del credito d’imposta. Al termine della compilazione va inviata a mezzo email all'indirizzo riportato in testa all'articolo.
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