Prevenzione incendi | Le Regole Tecniche Verticali per gli asili nido e le autorimesse
Lo scorso 16 ottobre il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco ha approvato le specifiche per asili nido e autorimesse.

Dopo le specifiche dei mesi scorsi riguardo la Regola Tecnica Verticale per gli edifici di civile abitazione, arrivano nuove disposizioni. Lo scorso 16 ottobre 2019, il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco, ha approvato le specifiche per asili nido e autorimesse. Il testo recante le disposizioni per queste due tipologie di fabbricati, deve essere approvato dalla Commissione Europea prima di essere operativo.
La Regola Tecnica Verticale per gli asili nido
La regola tecnica verticale per gli asili nido si applica solo per un numero di occupanti superiore a 30. Come riportato dalla norma, ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:
a. in relazione alla massima quota dei piani h:
• HA: ≤ 12 m;
• HB: 12 m < h ≤ 32 m;
• HC: 32 m < h ≤ 54 m;
• HD: h > 54 m.
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;
(Nota: Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, … Per servizi non
sono da intendersi aree destinate ad impianti).
c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
d. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/mq;
e. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/mq;
f. TO: aree destinate a spazi comuni;
g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
Il testo normativo riporta come valutare il rischio di incendio, la strategia antincendio da adottare e tutte le misure riguardanti l’esodo, la gestione, il controllo e la rivelazione.
La Regola Tecnica Verticale per le autorimesse
In merito all’RTV per la prevenzione incendi delle autorimesse, essa si applica a fabbricati di superficie lorda utile superiore a 300 mq. La norma chiarisce anche la definizione di autorimessa ovvero area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
b. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).

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