Sismabonus 110%: quando è obbligatoria l’asseverazione e l’attribuzione della classe di rischio?
I casi in cui si può accedere alle agevolazioni fiscali senza l’obbligo di valutare la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento previsto dal progetto di miglioramento.

Su richiesta del CNI, La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 sta fornendo delle delucidazioni in merito all’Applicazione del SismaBonus. Quelle relative al mese di Marzo 2021 (quesito nr. 2) riguardano la compilazione dell’Allegato B del DM 329/2020, l’unico strumento al quale far riferimento per le pratiche relative alle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture numero 329 del 6 Agosto 2020, rifacendosi al D.M. originario numero 58 del 28 febbraio 2017, ribadisce l’obbligo di asseverare la classe di rischio sismico della struttura prima e dopo l’intervento di miglioramento previsto da progetto.
L’Attribuzione della classe di rischio sismico può essere omessa o semplificata solo in due casi.
- Edifici di muratura classificabili in una delle seguenti sette tipologie (previste dal DM 58/2017):
- Muratura di pietra senza legante (a secco);
- Muratura di mattoni di terra cruda (adobe)
- Muratura di pietra sbozzata
- Muratura di pietra massiccia per costruzioni monumentali;
- Muratura di mattoni e pietra lavorata
- Muratura di mattoni e solai di rigidezza elevata
- Muratura rinforzata e confinata
- Edifici con struttura in cemento armato costituita da telai nelle due direzioni.
In merito a quest’ultimo punto è possibile non attribuire la classe di rischio sismico se si effettuano tutti i seguenti interventi, la cui esecuzione garantisce già la riduzione della classe:
- Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati;
- Interventi volti ad evitare il ribaltamento delle tamponature;
- Ripristino di zone danneggiate e degradate.
La Commissione ritiene che è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, senza che sia necessaria l’attribuzione della classe di rischio sismica se:
- nell’Allegato B si sceglie l’opzione “nessuna classe”. L’allegato va comunque compilato ma non è necessario compilare le sezioni relative allo stato ante e post operam;
- quando si utilizza il metodo semplificato per le strutture in muratura previsto dall’Allegato A DM 57/2017. In questo caso l’allegato B va compilato, specificando l’utilizzo del metodo semplificato e indicando la classe di rischio;
- nel caso di demolizione e ricostruzioni di porzioni dell’edificio. La parte ricostruita dovrà comunque rispettare i requisiti del Capitolo 7 delle NTC 2018. In questo caso è automatico il salto di due classi e non deve essere compilata nell’allegato B la parte relativa all’ante operam.
Secondo la commissione queste indicazioni sono coerenti con lo spirito delle norme tecniche; tale semplificazione ha lo scopo di incentivare “la diffusione di interventi strutturali trainanti, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.”

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