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SuperBonus110%: nuova modulistica CILA e proroga dei termini

Non è più necessaria l’attestazione di legittimità dell’immobile. Proroga fino al 2023 per gli interventi sulle case popolari.

30 Agosto 2021
proroga dei termini
Redazione calcolostrutturale.com
La redazione di calcolostrutturale.com è composta da ingegneri edili, copy strategist ed esperti di marketing e comunicazione.

Il 19 maggio 2020 veniva promulgato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio. Al termine del primo lockdown, per incentivare la ripresa economica del comparto edile del Paese, veniva introdotto il SuperBonus 110%, attraverso il quale era possibile detrarre tutte le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 relativamente agli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica delle costruzioni. Il SuperBonus110% andava ad affiancarsi al SismaBonus e EcoBonus, aumentandone la soglia di spesa detraibile ed introducendo nuove tipologie di interventi ammessi.

Nei 15 mesi successive sono state necessarie non poche modifiche per rendere questa misura fiscale più semplice sia a livello tecnico che amministrativo e le procedure attuali sono sensibilmente diverse da quelle originali. Le modifiche che il Decreto Rilancio ha subito in questo anno sono state 4:

  • Decreto Legge del 14 Agosto 2020, convertito nella legge 126/2020;
  • Legge di Bilancio del 30 Dicembre 2020;
  • Decreto Legge del 6 Maggio 2021, convertito nella legge 101/2021;
  • Decreto Legge del 31 Maggio 2021, convertito nella legge 108/2021.

Tra le diverse modifiche si segnala l’aumento della finestra temporale per la realizzazione degli interventi per i quali usufruire del SuperBonus 110%. Ad oggi, i limiti sono così fissati:

  • Edifici unifamiliari: 30 Giugno 2022
  • Edifici plurifamiliari: 31 Dicembre 2022 con il 60% dei lavori completato entro il 30 Giugno 2022
  • Condomini: 31 Dicembre 2022
  • Case Popolari: 31 Dicembre 2023 con il 60% dei lavori completato entro il 30 Giugno 2023

Da fine luglio per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione, inoltre, non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo che garantisca che l’edificio originario sia stato costruito legittimamente senza commettere abusi edilizi.

Sarà necessario redigere la nuova modulistica CILA, all’interno della quale il progettista dovrà sinteticamente descrivere i lavori che si andranno ad effettuare, senza procedere alla realizzazione degli elaborati grafici.

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